1 LIG) e non il valore fiscalmente imponibile della sostanza immobiliare (vedi per esempio i diversi metodi per determinare il valore fiscale dei fondi per la determinazione dell’imposta sulla sostanza contemplati all’art. 56 LIG). I valori fiscali ritenuti dal fisco italiano e dall’architetto incaricato di determinare nel 1996 il valore fiscale del fondo sono pertanto ininfluenti, non trattandosi di valori venali. Il valore di mercato dell’immobile è stato determinato in base alla stima ufficiale effettuata nel 1997 e recante un valore commerciale di fr.