2.a) La ricorrente solleva per la prima volta in sede di ricorso la questione di sapere se l’imposta di successione corrisposta in Italia la esoneri dall’obbligo di corrispondere una tassa sulle successioni in Svizzera per l’immobile ivi situato. Finora, tra la Svizzera e l’Italia non è stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione. Non essendo stato stipulato un diverso accordo nell’ambito dell’imposta sulle successioni, il Cantone dei Grigioni è legittimato ad esercitare la propria sovranità fiscale in base alle proprie leggi, senza riguardo a quanto è altrimenti oggetto della sovranità di un altro Stato.