L’imposta viene calcolata in base al valore dell’intera sostanza netta indivisa il giorno del decesso (art. 109 cpv. 1 LIG). Gli attivi vengono valutati al loro valore venale (art. 110 cpv. 1 LIG). I debiti del testatore per i quali gli eredi rispondono da soli si deducono interamente e in caso di assoggettamento parziale le deduzioni si fanno pro rata (art. 111 cpv. 1 prima parte e cpv. 3 LIG).