2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 21 marzo 2006, la comunione ereditaria fu … chiedeva di essere esonerata dal pagamento dell’imposta sulle successioni per la proprietà per piani in oggetto, essendo già stata pagata l’imposta di successione in Italia. 3. Dal canto suo, l’amministrazione imposte concludeva alla reiezione del ricorso e alla conferma della decisione impugnata, non esistendo alcuna convenzione escludente la doppia imposizione con lo Stato italiano.