{"Signatur": "GR_VG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-05-23", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_003_A-2006-16_2006-05-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2006_16_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaf6658efb7d15e5d1c7706ebf372e6027ccfec6d30585ba749c93382662734b81ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaf6658efb7d15e5d1c7706ebf372e6027ccfec6d30585ba749c93382662734b81ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2006_16", "Checksum": "a38013f0c7954b12919b08b23b1e1b0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2006 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer 23.05.2006 A 2006 16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 23.05.2006 A 2006 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. 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La deducibilità delle imposte già\ncorrisposte in un altro Stato è del resto sempre espressamente regolata\ntramite disposizioni particolari anche nell’ambito dei trattati internazionali per\nevitare i casi di doppia imposizione, motivo per cui la pretesa non può neppure\nessere considerata un principio generale del diritto internazionale (cfr. sul\ntema: Locher, op. cit., pag. 52s e in particolare pag. 468ss). Ne consegue che\nil versamento dell’imposta di successione allo Stato Italiano non ha in\nconcreto rilevanza alcuna.\n\n3. Anche per quanto riguarda la valutazione dell’immobile, la decisione\nimpugnata sfugge a qualsiasi critica. Come è stato esposto in precedenza, ai\nsensi della legislazione cantonale, determinante per l’imposta sulle\nsuccessioni è il valore venale della sostanza attiva (art. 110 cpv. 1 LIG) e non\nil valore fiscalmente imponibile della sostanza immobiliare (vedi per esempio\ni diversi metodi per determinare il valore fiscale dei fondi per la determinazione\ndell’imposta sulla sostanza contemplati all’art. 56 LIG). I valori fiscali ritenuti\ndal fisco italiano e dall’architetto incaricato di determinare nel 1996 il valore\nfiscale del fondo sono pertanto ininfluenti, non trattandosi di valori venali. Il\nvalore di mercato dell’immobile è stato determinato in base alla stima ufficiale\neffettuata nel 1997 e recante un valore commerciale di fr. 238'000.-- (vedi\nconferma da parte dell’ufficio del registro fondiario di … del 2 giugno 2005 e\nscritto dell’amministrazione imposte del 7 settembre 2005). Nella decisione di\ntassazione impugnata del 2 marzo 2006 del valore venale dell’immobile\nstimato a fr. 238'000.-- veniva considerata la quota parte spettante alla moglie\ndi 75/100, che in questa sede non viene più posta in discussone (vedi scritto\ndel 4 ottobre 2005), per un ammontare di fr. 178'500.--. Dopo la proporzionale\ndeduzione delle spese passive per un ammontare di fr. 8'628.-- in\napplicazione all’art. 111 cpv. 1 e 3 LIG, ne risultava giustamente un valore\nimponibile arrotondato di fr. 169'800.--. L’inoppugnabilità del valore di stima\nritenuto dall’autorità fiscale è del resto confermato dal prezzo di alienazione\ncorrisposto nel 2005 per l’oggetto in parola e pari a fr. 260'000.--. A questo\nriguardo, la ricorrente chiede che per il calcolo dell’imposta venga preso a\nfondamento il prezzo netto di alienazione di fr. 250'000.--. Tale pretesa torna\nperò manifestamente a sfavore dell’istante, giacché il valore imponibile\ndell’immobile ritenuto dall’autorità fiscale è decisamente inferiore a detto\nammontare.\n\n4. Per il resto, il tasso fiscale è stato calcolato su di un valore di fr. 311'600.--\ncorrispondente al valore dell’intera sostanza netta della successione (art. 109\ncpv. 1 LIG), dopo la debita deduzione dei passivi (art. 111 cpv. 1 e 3 LIG) e in\nbase ai dati forniti al fisco italiano. Ne risulta che l’imposta successoria di fr.\n4'806.-- merita conferma ed il ricorso viene respinto. L’esito della controversia\ngiustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento\nalla parte ricorrente (art. 75 LTA).\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Vengono prelevate\n- una tassa di Stato di fr. 1'500.--\n- e le spese di cancelleria di fr. 102.--\ntotale fr. 1'602.--\n\nil cui importo sarà versato dai componenti della Comunione ereditaria fu …,\nresponsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione\nall’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.\n"}