nell’esecuzione dell’urbanizzazione e il finanziamento della stessa da parte del comune e dei proprietari (art. 18 vOPTC). Gli impianti dell’urbanizzazione di base e di massima vengono eretti dal comune o da un’organizzazione responsabile da esso incaricata (art. 23 cpv. 1 vOPTC). In applicazione degli art. 24s vOPTC, i comuni fissano l’interessenza pubblica e la quota parte dei costi globali di costruzione che deve essere assunta dai proprietari fondiari e ne regolano la scadenza. La riserva contenuta all’art. 1 cpv.