{"Signatur": "GR_VG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-01-05", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_003_A-2005-82_2006-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2005_82_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf0a7156c6b5a9ff497130224553de01fa7dce76999bfe4ca2b53ab3b97eb775211ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf0a7156c6b5a9ff497130224553de01fa7dce76999bfe4ca2b53ab3b97eb775211ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2005_82", "Checksum": "84d37fac1712ebf7e7602b149e9bbd10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2005 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer 05.01.2006 A 2005 82"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 05.01.2006 A 2005 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  3. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "comprensorio (decreto d'inizio) | Perimeter und übrige Beiträge"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 04:43:29", "Checksum": "0c280dd23e2c52ed586c1a06744ccc31", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 05.01.2006 A 2005 82\nRegesto:\ncomprensorio (decreto d'inizio) | Perimeter und übrige Beiträge\n\n3. L’istante contesta di trarre vantaggi dalla pavimentazione del tratto stradale in\noggetto. In effetti, l’urbanizzazione lungo il lato est è caratterizzata, rispetto\nalla situazione immobiliare del ricorrente, da una strettoia, in prossimità delle\nparticelle ni. 1747 e 1712. In detta sede la strada, che conta già una sola\ncorsia, subisce un ulteriore restringimento, fino a ridursi ad una larghezza -\nmisurata in sede di sopralluogo - di soli 2.11 m tra le costruzioni dirimpettaie.\nQuesto restringimento rende in parte difficoltoso il transito con una macchina,\nanche se, come si è potuto ripetutamente vedere in sede di sopralluogo, il\ntransito è possibile per veicoli anche di grossa cilindrata, magari facendo\nrientrare gli specchietti laterali. A detta dell’istante, queste difficoltà\nrenderebbero però la tratta impraticabile per l’ultra ottantenne ricorrente. Non\nè concretamente dato dubitare che effettivamente il ricorrente non utilizzi la\ntratta in oggetto, potendo accedere più comodamente alla sua abitazione e al\nproprio garage, costruito a 2.5 m dal sedime stradale, tramite la variante ovest.\nQuesta preferenza di carattere soggettivo non permette però di concludere\nalla oggettiva inesistenza di un vantaggio particolare per le particelle del\nricorrente. Come si è visto, la strada è ampiamente frequentata e rappresenta\nla via di collegamento più corta (anche se in minima parte) con il resto del\npaese. In questo senso, i fondi dell’istante vanno considerati urbanizzati sia\ntramite l’asse stradale ad est che la variante a ovest. Come tale, la possibilità\ndi poter accedere ai propri fondi tramite due o tre diverse strade, accorda agli\nimmobili una miglior viabilità. Se, per un qualsiasi motivo, dovesse essere\nimpraticabile la variante lungo il lato ovest, al ricorrente resterebbe ancora\nsempre la possibilità di raggiungere il paese, rispettivamente le sue particelle,\nusufruendo della variante sul lato est. Che nella concreta situazione il\nvantaggio del ricorrente non sia di grande rilevanza è evidente. Non sarebbe\nperò oggettivamente sostenibile negare l’esistenza di un qualsiasi vantaggio\nparticolare per i fondi dell’istante dal miglioramento dell’infrastruttura pubblica,\ngiacché, come è stato esposto in precedenza, è la semplice possibilità di\nusufruire degli impianti d’urbanizzazione che accresce il valore della proprietà\nimmobiliare e non il loro utilizzo effettivo. L’entità del vantaggio stesso sarà\nper contro oggetto di attenta valutazione nell’ambito della seconda parte della\nprocedura perimetrale riguardante la concreta ripartizione dei costi sui privati\na seconda dei rispettivi vantaggi.\n\n4. Per i motivi esposti in precedenza, il ricorso deve essere respinto. L’esito della\ncontroversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente\nprocedimento alla parte ricorrente (art. 75 LTA).\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è respinto per quanto sia dato entrare nel merito dello stesso.\n\n2. Vengono prelevate\n- una tassa di Stato di fr. 1'500.- -\n- e le spese di cancelleria di fr. 136.--\ntotale fr. 1'636.--\n\nil cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente\ndecisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.\n"}