{"Signatur": "GR_VG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-01-05", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_003_A-2005-82_2006-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2005_82_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf0a7156c6b5a9ff497130224553de01fa7dce76999bfe4ca2b53ab3b97eb775211ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf0a7156c6b5a9ff497130224553de01fa7dce76999bfe4ca2b53ab3b97eb775211ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2005_82", "Checksum": "84d37fac1712ebf7e7602b149e9bbd10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2005 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer 05.01.2006 A 2005 82"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 05.01.2006 A 2005 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. 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Giusta le disposizioni della vLPTC, nella versione in vigore dal 1.\ngennaio 1988 al 31 ottobre 2005, e della relativa ordinanza di applicazione\n(vOPTC), la legislazione in materia di pianificazione restringeva il campo\nd’applicazione della legge cantonale sui comprensori (art. 68 cpv. 3 e 4\nLCompr), prevedendo all’art. 1 cpv. 4 LCompr una esplicita riserva a favore\ndelle norme sull’esecuzione e sul finanziamento dell’urbanizzazione giusta il\ndiritto sulla pianificazione territoriale, lasciando però ai comuni la possibilità di\nemanare norme procedurali proprie (art. 29 vOPTC). Nel quadro delle norme\nfederali e cantonali, il comune disciplina segnatamente i requisiti richiesti\ndall’urbanizzazione in generale e per condizioni particolari (accessi,\napprovvigionamento idrico ed energetico, eliminazione delle acque di rifiuto e\ndell’immondizia) e determina i diritti e i doveri dei proprietari fondiari\nnell’esecuzione dell’urbanizzazione e il finanziamento della stessa da parte\ndel comune e dei proprietari (art. 18 vOPTC). Gli impianti dell’urbanizzazione\ndi base e di massima vengono eretti dal comune o da un’organizzazione\nresponsabile da esso incaricata (art. 23 cpv. 1 vOPTC). In applicazione degli\nart. 24s vOPTC, i comuni fissano l’interessenza pubblica e la quota parte dei\ncosti globali di costruzione che deve essere assunta dai proprietari fondiari e\nne regolano la scadenza. La riserva contenuta all’art. 1 cpv. 4 LCompr mirava\nad escludere dal campo d’applicazione della LCompr tutto quanto fosse\nassegnato alla normativa in materia di pianificazione. Con ciò il legislatore\nintendeva dare ai comuni, che non si erano muniti di disposizioni proprie, la\npossibilità di prelevare dei contributi all’urbanizzazione mediante una\nprocedura più semplice di quella prevista nella legge sui comprensori (cfr.\nmessaggio del Governo al Gran Consiglio del 4 marzo 1986, pag. 136s). Per\nquesto invece della commissione di comprensorio, è all’esecutivo comunale\nche spetta determinare il perimetro del comprensorio (art. 25 cpv. 1 vOPTC),\ndecidere la quota parte dei costi globali di costruzione che vanno posti a carico\ndei privati (art. 24 vOPTC) e la ripartizione dei costi (art. 26 vOPTC). La\ncompetenza assegnata ai comuni dalla vOPTC si limita agli impianti di\nurbanizzazione di base e di massima (vedi su questa nozione PTA 1992 no.\n23), per quanto il finanziamento dell’urbanizzazione non sia assicurato dalle\ntasse di allacciamento e di utenza. Gli impianti di urbanizzazione di base e di\nmassima sono contenuti nel piano generale delle infrastrutture, il quale serve\nda fondamento per i progetti generali e il computo dei sussidi per\nl’urbanizzazione (art. 32 cpv. 2 vLPTC). Per la ripartizione dei costi\nd’urbanizzazione, le disposizioni della legge cantonale sui comprensori non\ntrovano conseguentemente più alcuna applicazione diretta (PTA 1992 no. 23,\n1991 ni. 43 e 44; STA A 99 75 e 76 nonché A 98 632).\n\nb) In merito ai contributi perimetrali, le nuove disposizioni materiali della LPTC\nriprendono i concetti già vigenti in precedenza. Giusta la nuova LPTC, i\ncomuni coprono i loro esborsi mediante la riscossione di tributi di\nurbanizzazione (vedi art. 62 cpv. 1 LPTC). I tributi all’urbanizzazione vanno di\nprincipio pagati dalle persone che traggono beneficio economico particolare\ndagli impianti pubblici e che li hanno utilizzati o li potrebbero utilizzare (art. 62\ncpv. 3 LPTC). Questa disposizione non è altro che una concretizzazione dei\nprincipi giurisprudenziali che hanno finora fatto fede nell’ambito della\ndeterminazione del perimetro del comprensorio. Giusta tali principi, il\nperimetro del comprensorio deve includere tutti quei proprietari immobiliari\nche traggono un beneficio economico particolare dall’esecuzione dell’opera,\ntrovandosi in una specifica situazione di proprietà immobiliare. La valutazione\ndi questo vantaggio particolare dipende essenzialmente da un\napprezzamento tecnico delle circostanze di fatto, dovendosi stabilire per ogni\nfondo l’entità dell’utile patrimoniale che deriva al proprietario dall’esecuzione\ndell’opera. Come costantemente confermato dalla giurisprudenza, questo\nvantaggio economico può essere anche solo minimo. Per l’inclusione di un\nfondo nel perimetro di un determinato comprensorio non è indispensabile che\nil proprietario faccia pure concretamente uso del vantaggio economico che gli\nderiva dall’infrastruttura pubblica, ma basta la possibilità di usufruire di un\nsimile vantaggio (PTA 1991 no. 44). E’ infatti la semplice possibilità di\nusufruire degli impianti d’urbanizzazione che accresce il valore della proprietà\nimmobiliare e non il loro utilizzo effettivo (DTA 504/90). Ancora recentemente\n(PTA 2004 no. 28) il Tribunale amministrativo ha confermato il principio stando\nal quale la delimitazione del perimetro del comprensorio deve avvenire sulla\nbase di motivi oggettivi, ciò che implica l’inclusione nel perimetro del\ncomprensorio di tutti i fondi ai quali ridonda un vantaggio economico\nparticolare dalla creazione o dal miglioramento dell’infrastruttura.\n\n"}