b) L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte soccombente, la quale è pure tenuta a rifondere all’istante, ricorso alla collaborazione di un patrocinatore legale, un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e l’imposta sul trapasso immobiliare viene ridotta a fr. 2'800.--.