2 LIC e art. 24 OELIG). In questo senso, le citate soluzioni non sono certo proprie a sostenere la tesi del comune resistente, ma confermano semmai la tesi contraria, ossia che l’usufrutto non è un bene imponibile presso il proprietario, bensì presso colui che ne trae vantaggio. Ne discende che le pretese ricorsuali meritano piena conferma e che l’imposta dovuta dal ricorrente va stabilita sul valore di fr. 140'000.-- e ammonta conseguentemente a fr. 2'800.-- .