Per quanto riguarda l’usufrutto del fondo non vi è pertanto stato alcun trapasso immobiliare e non si pone pertanto neppure la questione di sapere come questo potrebbe essere imposto. Del resto, la costituzione di un diritto di abitazione come quello in oggetto interviene solitamente tra coniugi o tra genitori e figli nell’ambito di disposizioni sulla liquidazione del regime matrimoniale o successorali che vanno esenti dall’imposta sul trapasso immobiliare (art. 16 lett. a e b LIc).