Nell’evenienza concreta, invece, si presenta la situazione inversa. Pur essendo divenuto esclusivo proprietario da un punto di vista civile, il ricorrente non può disporre dell’immobile in ragione del normale diritto di proprietà, ma è sensibilmente limitato nelle proprie facoltà dal diritto di usufrutto a favore della venditrice, ciò che non permette di considerarlo da un punto di vista economico come colui che ha la facoltà di disporre del fondo senza limitazioni.