c) Per questo Giudice anche nell’evenienza concreta si giustifica la deduzione del valore capitalizzato del diritto d’usufrutto dal prezzo d’alienazione della casa d’abitazione. Generalmente, la problematica in merito alle possibili limitazioni del diritto di disporre si pongono in altri termini. La giurisprudenza si è già infatti ripetutamente occupata di stabilire quando la costituzione di servitù private o limitazioni della proprietà di diritto pubblico su di un immobile comportavano il trapasso di una facoltà di disporre tale da giustificare l’imposizione fiscale.