non è sostenibile che l’istante possa, nel caso di una alienazione almeno nell’immediato futuro, conseguire sul mercato un prezzo corrispondente al valore venale della casa di fr. 350'000.--, questo malgrado il nuovo proprietario, stando alla volontà del comune convenuto, abbia a corrispondere l’imposta sul trapasso di proprietà sull’intero valore dell’immobile. Come giustamente addotto dall’istante, la deduzione del diritto di abitazione era dal Tribunale amministrativo del resto già stata computata sul valore d’acquisto anche nelle DTA 160 e 166/82.