Considerando in diritto: 1. a) Formalmente, viene in primo luogo criticata la doppia ingerenza dell’ufficiale del registro fondiario che, in un primo tempo, avrebbe proceduto ad emanare la tassazione per poi in seguito far parte dell’autorità incaricata di decidere sul reclamo. Per costante prassi di questa sede, delle semplici fatturazioni - come quelle emanate normalmente dall’ufficio del registro fondiario o dalla cancelleria comunale - non sono considerate delle decisioni in senso giuridico. Esse non sono conseguentemente neppure direttamente deferibili al Tribunale amministrativo (PTA 1991 no.