{"Signatur": "GR_VG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-08-25", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_003_A-2005-41_2005-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2005_41_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf8ebd0a981fd1b5c0b7c8f663283fa3c7c9db6ef246c07fbafd00af8f0f2dd75e1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf8ebd0a981fd1b5c0b7c8f663283fa3c7c9db6ef246c07fbafd00af8f0f2dd75e1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2005_41", "Checksum": "9fb174960d1d0f36c9ba68667d329224"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2005 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer 25.08.2005 A 2005 41"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 25.08.2005 A 2005 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. 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La giurisprudenza\nsi è già infatti ripetutamente occupata di stabilire quando la costituzione di\nservitù private o limitazioni della proprietà di diritto pubblico su di un immobile\ncomportavano il trapasso di una facoltà di disporre tale da giustificare\nl’imposizione fiscale. In questo contesto, l’esistenza o meno di un trapasso\nimmobiliare non può essere definita a priori, bensì occorre stabilire di volta in\nvolta, alla luce delle concrete circostanze, se vi sia stato trapasso di una\nimportante facoltà di disporre e se questo cambiamento rivesta un carattere\nduraturo (PTA 1993 no. 64). Per dei fondi edificabili, il trapasso di\nun’importante facoltà è quello che riguarda le loro capacità edificatorie, per i\nfondi di natura agricola quello che concerne la coltivazione e per un immobile,\nquello di poterne usufruire personalmente o di volerne godere gli interessi (St.\nGaller Steuerbuch, art. 241 marginale 4). In questi termini è indubbio che\nall’istante non è stata ceduta con la proprietà del fondo una importante facoltà\nlegata all’abitazione. Il ricorrente non può ad esempio demolire, abitare o\naffittare la casa a terzi fino a quando la madre potrà o vorrà esercitare il proprio\ndiritto di abitazione. Che tale limitazione sia importante è pertanto fuori\ndiscussione. Evidentemente non è dato stabilire al momento della costituzione\ndi un diritto di abitazione la durata dello stesso, se questo è previsto vita\nnatural durante. Resta però pacifico che nell’evenienza concreta, contando la\nvenditrice solo sessant’anni, anche l’aspetto temporale della limitazione vada\nconsiderato rilevante (ispirandosi al calcolo operato per determinare\nl’usufrutto una ventina d’anni circa). Ne consegue che, dal profilo\ndell’interpretazione economica, per una determinata e importante serie di\nfacoltà legata al diritto di proprietà non è nell’evenienza intervenuto alcun\ntrapasso (vedi anche sul tema Freiburger Zeitschrift für Rechtsprechung, FZR\n1996 pag. 82). Più precisamente, una mutazione del soggetto che gode del\npotere di disporre sul fondo è intervenuta solo per quanto attiene al diritto\nderivante dalla nuda proprietà.\n\n3. a) Il comune convenuto chiede l’applicazione al caso concreto dello stesso\nprincipio valido per l’acquisto di un pacchetto di maggioranza di azioni di una\nsocietà anonima. In questo caso, venendo la società ad essere nelle mani di\nun diverso azionista, l’imposta dovuta è su tutto il valore degli immobili e non\nsolo in base alla quota parte azionaria. La teoria non regge. Con l’acquisto del\npacchetto di maggioranza delle azioni o con la detenzione della maggioranza\ndei voti, l’azionista ha propriamente acquisito anche il diritto di decidere sulla\nsorte dell’intero immobile e non solo su parti di esso, ciò che permette di\nconcludere ad un trapasso totale delle facoltà di disporre del fondo e quindi a\nuna completa transazione rilevante dal profilo fiscale. Nell’evenienza\nconcreta, invece, si presenta la situazione inversa. Pur essendo divenuto\nesclusivo proprietario da un punto di vista civile, il ricorrente non può disporre\ndell’immobile in ragione del normale diritto di proprietà, ma è sensibilmente\nlimitato nelle proprie facoltà dal diritto di usufrutto a favore della venditrice, ciò\nche non permette di considerarlo da un punto di vista economico come colui\nche ha la facoltà di disporre del fondo senza limitazioni.\n\nb) Per l’autorità comunale, il diritto di abitazione non potrebbe essere\nconsiderato un diritto a se stante e permanente imponibile separatamente e\npertanto anche deducibile dal prezzo di vendita. La questione è nel caso\nconcreto irrilevante. La madre dell’istante era proprietaria della particella\nsopraedificata e continua ad esercitare il diritto di abitazione sull’immobile per\nun tempo indeterminato. Per quanto riguarda l’usufrutto del fondo non vi è\npertanto stato alcun trapasso immobiliare e non si pone pertanto neppure la\nquestione di sapere come questo potrebbe essere imposto. Del resto, la\ncostituzione di un diritto di abitazione come quello in oggetto interviene\nsolitamente tra coniugi o tra genitori e figli nell’ambito di disposizioni sulla\nliquidazione del regime matrimoniale o successorali che vanno esenti\ndall’imposta sul trapasso immobiliare (art. 16 lett. a e b LIc). Anche la\nquestione di sapere se l’istante potrà essere tassato sul trapasso immobiliare\ndal momento in cui acquisirà il potere completo sull’immobile (cfr. il dovere di\nnotifica di cui all’art. 20 LIc) non deve essere decisa in questa sede,\nmancandone la necessaria attualità.\n\n"}