c) Per la comunione ricorrente infine, l’obbligo di versare degli interessi non avrebbe potuto nascere senza la previa diffida a voler corrispondere l’imposta fatturata. Anche questa tesi non merita protezione. In ambito fiscale, una diffida, necessaria nei casi di esecuzione forzata (vedi art. 155 cpv. 1 LIG), non è per contro richiesta per il computo degli interessi di mora (Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., marginale no. 2 all’art. 164, pag. 1167 e DTF 119/95), giacché questi sono per legge dovuti con il tardivo pagamento del debito fiscale.