{"Signatur": "GR_VG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-04-08", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_003_A-2005-11_2005-04-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2005_11_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf62153a8365674fa89e816c1e8fafca31221fc6da191b499d7e5d5d34b74d3c411ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf62153a8365674fa89e816c1e8fafca31221fc6da191b499d7e5d5d34b74d3c411ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2005_11", "Checksum": "94bea2b454b62b345b22367be2a0a157"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2005 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer 08.04.2005 A 2005 11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 08.04.2005 A 2005 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  3. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "imposta sulle successioni (interessi di mora) | Nachlass- und Erbschaftssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:04:28", "Checksum": "416c6513e30e9d3f691f4a69690f8203", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 08.04.2005 A 2005 11\nRegesto:\nimposta sulle successioni (interessi di mora) | Nachlass- und Erbschaftssteuer\n\n2. a) Constatata la liceità della decorrenza degli interessi moratori, resta da\ngiudicare se la procedura di reclamo possa essere considerata beneficiare\ndell'effetto sospensivo. A questa condizione infatti, gli interessi per la durata\ndella procedura di reclamo non sarebbero legalmente dovuti. La LIG non\ncontiene disposizioni riguardo all'effetto sospensivo del reclamo. Tale\nquestione è in principio determinata dalle disposizioni sulla scadenza\n(Blumenstein/Locher, System des Steuerrechtes, 4a. edizione, pag. 391).\nSecondo l'art. 152 cpv. 1 LIG, anche una tassazione non ancora definitiva al\nmomento della scadenza dev'essere riscossa provvisoriamente\n(Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, marginale\nno. 5 all’art. 164, pag. 1167 e cfr. anche Klöti-Weber/Siegrist/Weber,\nKommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a edizione, volume 2, marginale 5\nal § 224, pag. 1722). Eccezioni che potrebbero giustificare la posticipazione\ndella scadenza delle imposte non ve ne sono. Ne consegue che la procedura\ndi reclamo non beneficia dell'effetto sospensivo e che è conseguentemente a\ngiusto titolo che l'amministrazione imposte ha accollato alla ricorrente gli\ninteressi di mora per la durata della procedura di evasione del reclamo.\n\nb) Il fatto che l’amministrazione imposte abbia impiegato oltre tre anni per\nevadere il reclamo presentato è certamente deplorevole e il malcontento\nespresso dalla comunione ereditaria ricorrente è in questo senso in parte\ncomprensibile. Il ritardo non ha però alcuna incidenza sull’obbligo di\ncorrispondere gli interessi, poiché giustamente il debito fiscale andava\nonorato entro il 19 luglio 2001. Pure ininfluente è il fatto che a posteriori le\nrichieste della comunione ricorrente siano state in parte accolte. L’importo di\nfr. 6'440.-- (rispetto ai fr. 6'960.-- richiesti inizialmente) era da corrispondere\nin ogni caso entro il 19 luglio 2001. Dal fatto di aver onorato il debito fiscale\noltre tre anni dopo la sua scadenza, anche la comunione ricorrente è reputata\naver tratto un certo vantaggio. Per il resto, l’interesse di mora è stato calcolato\nsolo sull’importo confermato in sede di reclamo e giusta i tassi annualmente\nstabiliti dal competente dipartimento e pubblicati sul Foglio ufficiale cantonale.\n\nc) Per la comunione ricorrente infine, l’obbligo di versare degli interessi non\navrebbe potuto nascere senza la previa diffida a voler corrispondere l’imposta\nfatturata. Anche questa tesi non merita protezione. In ambito fiscale, una\ndiffida, necessaria nei casi di esecuzione forzata (vedi art. 155 cpv. 1 LIG),\nnon è per contro richiesta per il computo degli interessi di mora\n(Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., marginale no. 2 all’art. 164, pag. 1167 e DTF\n119/95), giacché questi sono per legge dovuti con il tardivo pagamento del\ndebito fiscale. E’ del resto notorio che un semplice ritardo nel pagamento delle\nordinarie imposte sul reddito e la sostanza a livello cantonale e federale\ncomporti l’obbligo di corrispondere interessi moratori, senza che venga\npreviamente staccato alcun sollecito al riguardo.\n\n3. In conclusione, il ricorso deve, per i motivi esposti in precedenza, essere\nrespinto. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese\noccasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente. Tenuto conto del\nfatto che le censure sollevate nell’ambito del presente ricorso sono in parte\ncomprensibili, dopo il sensibile lasso di tempo che l’autorità convenuta si è\nconcessa per l’evasione del reclamo, questo Giudice considera di poterne\ntener conto, dando prova di una certa reticenza nell’accollamento delle spese\ndi procedura, solitamente sensibilmente superori all’importo nell’evenienza\npreteso.\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è respinto.\n\n2. Vengono prelevate\n- una tassa di Stato di fr. 500.--\n- e le spese di cancelleria di fr. 119.--\ntotale fr. 619.--\n\nil cui importo sarà versato da …, …, … e …, … e …, responsabili in solido,\nentro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione\ndelle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.\n"}