3. a) Il ricorrente contesta ancora la liceità del contributo minimo, venendo questo a penalizzare i proprietari di costruzioni di valore esiguo. Con questa censura, viene invocata una violazione del principio della parità di trattamento e anche di quello dell’equivalenza. Quest’ultimo non è altro che una concretizzazione dei principi della proporzionalità e del divieto d’arbitrio (art. 5 cpv. 2 e 9 CF). Il principio dell’equivalenza vuole che la tassa corrisponda al valore economico della prestazione effettuata dall’ente pubblico e che il suo importo sia ancora ragionevole.