La tesi dell’istante non trova un concreto riscontro nella normativa comunale. In particolare, le disposizioni del RC non prevedono l’imposizione a seconda dell’unico o dei diversi allacciamenti, ma in base allo stabile. Giacché però i due stabili in parola sono stati sempre e rigorosamente considerati come due diverse unità (vedi le due distinte stime ufficiali dei fondi e delle costruzioni, i due estratti della misurazione ufficiale e i due separati rapporti di collaudo per le opere di canalizzazione private eseguite), l’agire dell’autorità comunale non collide certamente con quanto sancito dal RC.