Come il comune convento ha saputo dimostrare, le pretese di ricorso non trovano alcun riscontro nella concreta situazione giuridica riguardo i rapporti di proprietà sul fondo. Giusta la definizione legale, sono comproprietarie più persone che hanno per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione (art. 646 Codice civile). L’immobile dell’istante è invece una proprietà singola, nella quale sono stabiliti precisamente la superficie del fondo no. 900 pari a 933 m2 e le dimensioni dell’edificio di 200 m3, rispetto alla superficie di 479 m2 ed un volume dello stabile di 236 m3 dell’adiacente particella no.