Per la tassa di allacciamento al collettore comunale, l’art. 41 RC prevede: sono assoggettati alla riscossione delle tasse di allacciamento tutti gli edifici e impianti allacciabili alla rete delle canalizzazioni, secondo l’art. 38 RC. La tassa ammonta all’1.2% del VAN, minimo fr. 1'500.-. Per la tassa di allacciamento alla CIDA, l’art. 42 RC prevede: al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli edifici e impianti è esigibile la tassa di allacciamento. La tassa ammonta allo 0.9% del VAN, minimo fr. 1'000.--. Nelle zone industriali e artigianali, la tassa ammonta allo 0.6% del VAN, minimo fr.