Sono soggette a tasse di allacciamento tutte le costruzioni e gli impianti esistenti e quelli autorizzati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. I proprietari pagano una tassa di allacciamento (art. 40, 41 e 42) calcolata in base al valore di stima ufficiale in vigore (VAN, valore a nuovo escluso il terreno). Per gli edifici esistenti e soggetti a tasse, fa stato la stima ufficiale, base 1994 (art. 38 RC). Per la tassa di allacciamento al collettore comunale, l’art. 41 RC prevede: