{"Signatur": "GR_VG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-01-07", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_003_A-2004-99_2005-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2004_99_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfd279f2d4fb6f1efe26b1ac795a6d39d45af473049a318dd7706987ba207bf8441ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfd279f2d4fb6f1efe26b1ac795a6d39d45af473049a318dd7706987ba207bf8441ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2004_99", "Checksum": "25f3e094252030c75dfcb8a3151ff898"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2004 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer 07.01.2005 A 2004 99"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 07.01.2005 A 2004 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  3. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "tassa allacciamento (CIDA) | Anschlussgebühren"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:06:43", "Checksum": "67ea11e19a8c02f8d4b9e3ddee572283", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 07.01.2005 A 2004 99\nRegesto:\ntassa allacciamento (CIDA) | Anschlussgebühren\n\nc) Giusta la normativa comunale, la tassa di allacciamento viene calcolata in\nbase ad una percentuale dello 0.9% e dell’1.2% del VAN. Ne consegue che\nconcretamente la tassa minima trova applicazione laddove il valore della\ncostruzione è inferiore a fr. 111'111.- per l’allacciamento al collettore\ncomunale ed a fr. 125'000.- per l’allacciamento al CIDA. Questi valori sono\nperò almeno da tre a cinque volte inferiori al valore di una nomale casa\nd’abitazione monofamiliare. Dal rapporto di collaudo degli impianti di\nallacciamento dell’aprile 2004 emerge che lo stabile dell’istante dispone\naddirittura di un servizio che viene utilizzato dal grotto. E’ in queste condizioni\nevidente che l’utilizzo che l’istante trae dall’infrastruttura pubblica è del tutto\nparagonabile al vantaggio di qualsiasi altro esercizio pubblico, pur venendo\nl’istante a corrispondere in confronto un importo irrisorio. Il fatto che il grotto\nnon sia in esercizio durante tutto l’anno è evidentemente ininfluente, giacché\nanche le case di vacanza versano esattamente lo stesso contributo sul VAN,\nindipendentemente dal loro grado d’occupazione concreta sull’arco dell’anno.\nAlla luce della concreta situazione, forza è di constatare come l’utilità che il\nricorrente trae dell’infrastruttura sia certamente equivalente o addirittura\nmaggiore a quella di una normale economia domestica, pur venendo a\ncorrispondere un importo decisamente inferiore. In questo senso il contributo\nminimo non può essere considerato discriminante nei confronti dell’istante.\nInoltre, vista l’indubbia utilità che viene tratta dall’infrastruttura, viene\nnell’evenienza anche pienamente ossequiato il principio dell’equivalenza.\n4. Come risulta dal piano delle zone allegato dal comune convenuto del 27\nmarzo 2001, approvato dal Governo il 4 agosto 2002, la particella dell’istante\nsi situa in zona grotti. In considerazione di tale ubicazione, l’istante non può\nevidentemente pretendere di essere posto al beneficio della diversa aliquota\nvigente in zona industriale e artigianale. Ne consegue che anche su questo\npunto il ricorso si palesa infondato e deve essere respinto. I costi occasionati\ndalla presente procedura seguono la soccombenza (art. 75 LTA).\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è respinto.\n\n2. Vengono prelevate\n- una tassa di Stato di fr. 800.--\n- e le spese di cancelleria di fr. 136.--\ntotale fr. 936.--\n\nil cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente\ndecisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.\n"}