{"Signatur": "GR_VG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-01-07", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_003_A-2004-99_2005-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2004_99_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfd279f2d4fb6f1efe26b1ac795a6d39d45af473049a318dd7706987ba207bf8441ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfd279f2d4fb6f1efe26b1ac795a6d39d45af473049a318dd7706987ba207bf8441ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2004_99", "Checksum": "25f3e094252030c75dfcb8a3151ff898"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2004 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer 07.01.2005 A 2004 99"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 07.01.2005 A 2004 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. 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Come il comune convento ha saputo dimostrare, le\npretese di ricorso non trovano alcun riscontro nella concreta situazione\ngiuridica riguardo i rapporti di proprietà sul fondo. Giusta la definizione legale,\nsono comproprietarie più persone che hanno per frazioni la proprietà di una\ncosa, senza segni apparenti di divisione (art. 646 Codice civile). L’immobile\ndell’istante è invece una proprietà singola, nella quale sono stabiliti\nprecisamente la superficie del fondo no. 900 pari a 933 m2 e le dimensioni\ndell’edificio di 200 m3, rispetto alla superficie di 479 m2 ed un volume dello\nstabile di 236 m3 dell’adiacente particella no. 374. In base ai rapporti di\nproprietà, la tassazione operata non dà pertanto adito a critiche.\nb) Sostanzialmente, il ricorrente considera che la concreta situazione della\ncostruzione in oggetto, che costituisce un solo stabile, giustifichi la\ndeterminazione di una sola tassa, da ripartire tra i due proprietari. La tesi\ndell’istante non trova un concreto riscontro nella normativa comunale. In\nparticolare, le disposizioni del RC non prevedono l’imposizione a seconda\ndell’unico o dei diversi allacciamenti, ma in base allo stabile. Giacché però i\ndue stabili in parola sono stati sempre e rigorosamente considerati come due\ndiverse unità (vedi le due distinte stime ufficiali dei fondi e delle costruzioni, i\ndue estratti della misurazione ufficiale e i due separati rapporti di collaudo per\nle opere di canalizzazione private eseguite), l’agire dell’autorità comunale non\ncollide certamente con quanto sancito dal RC.\n\n3. a) Il ricorrente contesta ancora la liceità del contributo minimo, venendo questo\na penalizzare i proprietari di costruzioni di valore esiguo. Con questa censura,\nviene invocata una violazione del principio della parità di trattamento e anche\ndi quello dell’equivalenza. Quest’ultimo non è altro che una concretizzazione\ndei principi della proporzionalità e del divieto d’arbitrio (art. 5 cpv. 2 e 9 CF). Il\nprincipio dell’equivalenza vuole che la tassa corrisponda al valore economico\ndella prestazione effettuata dall’ente pubblico e che il suo importo sia ancora\nragionevole. Nella determinazione delle singole tasse è lecito ricorrere ad un\ncerto schematismo, anche se il contributo va stabilito per quanto possibile\nsecondo criteri oggettivi e deve astenersi dal creare delle differenze laddove\nqueste non siano giustificate da motivi pertinenti (DTF 128 I 52 cons. 4a, 126\nI 188 cons. 2a/bb, 122 I 289 cons. 6c, 121 II 188 cons. 4, 120 Ia 174 cons. 2a\ne riferimenti e pure PTA 1993 no. 72 e 1991 no. 64). Concretamente, la tassa\npretesa dal ricorrente per il servizio messo a disposizione a livello comunale\nnon dovrebbe essere superiore a quanto il privato verrebbe a sopportare se\ndovesse provvedere a proprie spese all’eliminazione e alla depurazione delle\nacque di scarico.\n\nb) Con la fissazione di una tassa di allacciamento minima, il legislatore comunale\nconsiderava utile tenere in considerazione la misura minima dell’innegabile\nvantaggio che l’allacciamento al collettore comunale ed all’impianto di\ndepurazione comporta per lo stabile allacciato, indipendentemente dall’esiguo\nvalore dello stabile stesso, e d’altro canto ripartire proporzionalmente i costi\ndell’infrastruttura pubblica su tutti gli stabili allacciati. Sulla controversa\nquestione dei contributi minimi per un allacciamento alla canalizzazione, il\nTribunale federale ha già avuto modo di esprimersi. Nella sentenza del 31\nmaggio 2002 (pubblicata in BVR 2003 p. 35-42), non veniva considerata\nconforme al diritto di rango superiore una tassa minima di allacciamento di fr.\n10'200.-, corrispondendo questa al valore preteso per una casa plurifamiliare\ne non essendo l’importo in alcuna relazione con il volume concreto di acque\ndi scarico prodotte. Per questo in detto giudizio, la tassa minima veniva\nconsiderata lesiva del principio della parità di trattamento proprio in ragione\ndel suo elevato importo. Nell’evenienza però la situazione è ben diversa.\n\n"}