{"Signatur": "GR_VG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-01-07", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_003_A-2004-99_2005-01-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2004_99_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfd279f2d4fb6f1efe26b1ac795a6d39d45af473049a318dd7706987ba207bf8441ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfd279f2d4fb6f1efe26b1ac795a6d39d45af473049a318dd7706987ba207bf8441ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2004_99", "Checksum": "25f3e094252030c75dfcb8a3151ff898"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2004 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer 07.01.2005 A 2004 99"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 07.01.2005 A 2004 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. 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Fisicamente,\ngli stabili 187A e 187B formano un unico grotto. Il 19 ottobre 2004, l’esecutivo\ncomunale intimava ai due proprietari separatamente la tassa per\nl’allacciamento al collettore comunale e quella per l’allacciamento all’impianto\ndi depurazione (CIDA). La prima era stabilita in base all’1.2% e la seconda in\nbase allo 0.9% del valore a nuovo del fabbricato, pari a fr. 72'000.- per lo\nstabile no. 187A e a fr. 90'000.- per il no. 187B. In ambedue i casi, non\nraggiungendo il calcolo percentuale il minimo legale, veniva applicata la tassa\nminima prevista dalla normativa comunale pari a fr. 1000.- per l’allacciamento\nal collettore e a fr. 1’500.- per quello alla CIDA.\n\n2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 4\nnovembre 2004, … chiedeva l’annullamento della tassa di allacciamento al\ncollettore comunale e alla CIDA e l’esecuzione di un nuovo più equo calcolo\ndel contributo. In sostanza, trattandosi di una sola costruzione, l’istante\nchiedeva che per la tassazione venisse preso in considerazione il valore\ncomplessivo dello stabile e in seguito imposta la metà della tassa così ottenuta\ntra di due comproprietari. La fissazione di un importo minimo della tassa per\nimmobile penalizzerebbe poi ingiustamente i proprietari di immobili di\ncostruzioni di valore esiguo. Inoltre, la zona grotti farebbe parte dell’area\nindustriale comunale e dovrebbe quindi godere dell’aliquota inferiore vigente\nin questa zona.\n\n3. Nella propria risposta di causa, il Comune di … chiedeva la reiezione del\nricorso e la conferma delle due decisioni. Gli immobili in parola sarebbero due\nsingole proprietà appartenenti a due diversi proprietari e da nessun\ndocumento in possesso dell’autorità comunale risulterebbe il preteso rapporto\ndi comproprietà, addotto dal ricorrente. Contrariamente alle pretese ricorsuali,\nla particella dell’istante verrebbe poi a trovarsi in zona grotti e non in zona\nartigianale e industriale, motivo per cui la tassazione operata sfuggirebbe\nanche sotto questo aspetto a qualsiasi critica.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. a) Giusta l’art. 10 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), i\ncantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni\ncentrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti dalle zone\nedificabili e da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori dalla zona\nedificabile (cpv. 1 lett. a e b). I cantoni provvedono affinché i costi di\ncostruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli\nimpianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati\nmediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità.\nL’ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare del tipo e della\nquantità di scarico prodotte, degli ammortamenti necessari a mantenere il\nvalore degli impianti, degli interessi, degli investimenti pianificati per la\nmanutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro\nadattamento alle esigenze legali o per l’ottimizzazione del loro esercizio (art.\n60a LPAc). Anche se le condizioni quadro dell’art. 60a LPAc aumentano le\nesigenze quanto ai criteri di ripartizione dei costi, spetta attualmente ancora\nsempre al diritto cantonale e a quello comunale di concretizzarli (DTF 128 I\n50).\nb) In base al regolamento comunale sulle canalizzazioni (RC), il comune preleva\nuna tassa di allacciamento e una di utilizzazione (art. 37 RC). Sono soggette\na tasse di allacciamento tutte le costruzioni e gli impianti esistenti e quelli\nautorizzati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. I proprietari\npagano una tassa di allacciamento (art. 40, 41 e 42) calcolata in base al valore\ndi stima ufficiale in vigore (VAN, valore a nuovo escluso il terreno). Per gli\nedifici esistenti e soggetti a tasse, fa stato la stima ufficiale, base 1994 (art.\n38 RC). Per la tassa di allacciamento al collettore comunale, l’art. 41 RC\nprevede: sono assoggettati alla riscossione delle tasse di allacciamento tutti\ngli edifici e impianti allacciabili alla rete delle canalizzazioni, secondo l’art. 38\nRC. La tassa ammonta all’1.2% del VAN, minimo fr. 1'500.-. Per la tassa di\nallacciamento alla CIDA, l’art. 42 RC prevede: al momento dell’entrata in\nvigore del presente regolamento, per tutti gli edifici e impianti è esigibile la\ntassa di allacciamento. La tassa ammonta allo 0.9% del VAN, minimo fr.\n1'000.--. Nelle zone industriali e artigianali, la tassa ammonta allo 0.6% del\nVAN, minimo fr. 1'000.--.\n\n"}