Il secondo assicuratore deve versare una rendita corrispondente alla differenza tra l’invalidità effettiva e quella esistente prima del secondo infortunio”. Vale a dire che nel presente caso tocca dapprima all’AM stabilire il danno corrispondente alla propria responsabilità e fissare sia la rendita sia l’IMI. In considerazione di questi risultati sarà poi la SUVA a determinare sia la propria rendita corrispondente alla differenza fra l’invalidità totale effettiva e quella preesistente sia la propria IMI. Ovviamente le procedure possono anche essere coordinate formalmente e materialmente con l’AM.