b) Il problema della responsabilità di due differenti assicuratori per un danno intero alla salute deve essere risolto in modo diverso. L’art. 1 cpv. 1 LAINF prevede l’applicabilità della LPGA all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la LAINF non preveda espressamente una deroga alla LPGA. Secondo art. 66 cpv. 2 lett. b LPGA le rendite e le indennità in capitale devono essere fornite secondo le disposizioni della singola legge dall’AM o dalla SUVA. A norma dell’art. 103 cpv. 1 LAINF e dell’art. 76 della legge sull’assicurazione militare (LAM;