{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-01-16", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2006-106_2007-01-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2006_106_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf720e0a7e791c2259025be02925b24bf98278667086806c92e03e33ec57f71b7c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf720e0a7e791c2259025be02925b24bf98278667086806c92e03e33ec57f71b7c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2006_106", "Checksum": "0bf1f8fca7a2f882e0bd92724c468255"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2006 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 16.01.2007 S 2006 106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 16.01.2007 S 2006 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Dal profilo\ntemporale il Giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di\ndiritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica\ndegli effetti dal punto di vista assicurativo (DTF 129 V 1, 128 V 315, 127 V 467\ncons. 1 e 126 V 166 cons. 4b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni si fonda\ndi regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione\namministrativa contestata (DTF 128 V 315, 121 V 366 cons. 1b). La questione\nnon riveste comunque nell’evenienza importanza pratica, poiché le nuove\ndisposizioni materiali della LPGA qui applicabili non apportano comunque\ncambiamenti sostanziali rispetto alle previgenti disposizioni in vigore fino alla\nfine del 2002 (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 28\ngiugno 2004, procedimento no. I 590/03).\n\n3. a) Nel presente caso ci sono due infortuni per la stessa parte del corpo (caviglia\nsinistra), uno del 28 marzo 1969, quindi dall’inizio di competenza dell’AM, per\naltro espressamente riconosciuta, e l’altro del 27 gennaio 2003 a carico della\nSUVA. Con decisione 22 marzo 2006 la SUVA ha fissato un grado d’invalidità\ntotale per i due incidenti del 25% e lo ha ripartito in misura del 75% sull’AM e\nper il rimanente 25% su se stessa. In merito all’IMI, la SUVA l’ha valutata al\n2.5%, mentre la decisione dell’AM al riguardo non è ancora stata presa.\n\nb) Il problema della responsabilità di due differenti assicuratori per un danno\nintero alla salute deve essere risolto in modo diverso. L’art. 1 cpv. 1 LAINF\nprevede l’applicabilità della LPGA all’assicurazione contro gli infortuni, sempre\nche la LAINF non preveda espressamente una deroga alla LPGA. Secondo\nart. 66 cpv. 2 lett. b LPGA le rendite e le indennità in capitale devono essere\nfornite secondo le disposizioni della singola legge dall’AM o dalla SUVA. A\nnorma dell’art. 103 cpv. 1 LAINF e dell’art. 76 della legge sull’assicurazione\nmilitare (LAM; RS 833.1) l’assicurato ha diritto a prestazioni dell’AM e della\nSUVA e ogni assicuratore versa le rendite e l’IMI in proporzione alla parte a\nsuo carico rispetto al danno intero. Per precisare la relazione dei due\nassicuratori l’art. 126 cpv. 3 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli\ninfortuni (OAINF; RS 832.202) prevede che “se il beneficiario di una rendita\nassegnata per un infortunio precedente è vittima di un altro infortunio che\nmodifica il grado d’invalidità, l’assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo\ninfortunio deve continuare a versare la rendita concessa fino allora. Il secondo\nassicuratore deve versare una rendita corrispondente alla differenza tra\nl’invalidità effettiva e quella esistente prima del secondo infortunio”. Vale a dire\nche nel presente caso tocca dapprima all’AM stabilire il danno corrispondente\nalla propria responsabilità e fissare sia la rendita sia l’IMI. In considerazione\ndi questi risultati sarà poi la SUVA a determinare sia la propria rendita\ncorrispondente alla differenza fra l’invalidità totale effettiva e quella\npreesistente sia la propria IMI. Ovviamente le procedure possono anche\nessere coordinate formalmente e materialmente con l’AM. Comunque finché\nl’AM quale prima assicuratrice non si è ancora espressa a titolo definitivo e in\nsede di opposizione, il Tribunale non è in grado di prendere una decisione in\nmateria per il presente caso. Per i motivi esposti in precedenza il ricorso deve\nessere accolto e la decisione impugnata annullata. Il caso deve essere\nrinviato alla SUVA quale AM affinché proceda nel senso dei considerandi.\n\n4. a) La procedura giudiziaria è gratuita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA). Giusta l’art.\n61 cpv. 1 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso\ndelle ripetibili secondo quanto stabilito dal giudice delle assicurazioni.\nL’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo\nl’importanza della lite e la complessità del procedimento.\n\nb) Il ricorrente pretende le ripetibili pure per l’istanza precedente. Nella decisione\nimpugnata la SUVA non ha versato indennità di parte senza particolare\nmotivazione, attenendosi quindi all’art. 52 cpv. 3 LPGA secondo il quale le\nripetibili dell’iter d’opposizione di regola non sono accordate. Il Tribunale\nFederale finora ha ammesso una sola eccezione a questa regola (DTF 117 V\n404 s.). Inoltre il testo dell’art. 52 cpv. 3 LPGA lascia spazio per altre eccezioni\nse esistono particolari circostanze (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003,\nart. 52 nota 28). Affinché l’eccezione non si trasformi in regola, l’opponente\ndeve dimostrare che si tratta di un caso particolarmente difficile o complicato\nper rapporto ai casi usuali trattati dalla SUVA, il che non è però né stato\ndimostrato né risulta dagli atti. Per la procedura d’opposizione non vengono\npertanto attribuite ripetibili.\n\nIl Tribunale decide:\n\n"}