{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-01-16", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2006-106_2007-01-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2006_106_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf720e0a7e791c2259025be02925b24bf98278667086806c92e03e33ec57f71b7c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf720e0a7e791c2259025be02925b24bf98278667086806c92e03e33ec57f71b7c1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2006_106", "Checksum": "0bf1f8fca7a2f882e0bd92724c468255"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2006 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 16.01.2007 S 2006 106"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 16.01.2007 S 2006 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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In un incidente\naccaduto il 28 marzo 1969 durante il servizio militare l’assicurato ha subito\nuna frattura del malleolo esterno con sub-lussazione del piede (caviglia\nsinistra). Questo evento era stato assunto dall’assicurazione militare (AM).\n\nb) In seguito a un incidente accaduto sul posto di lavoro il 27 gennaio 2003\nl’assicurato ha riportato un ulteriore trauma distorsivo alla caviglia sinistra.\nDopo una prima procedura di opposizione l’Istituto nazionale svizzero di\nassicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha ammesso che il secondo\ninfortunio ha comportato un peggioramento direzionale della situazione\npregressa alla caviglia sinistra, assumendosi le spese di cura e le indennità\ngiornaliere in considerazione di una rimanente capacità lavorativa del 33⅓%\nfino al 31 gennaio 2006.\n\n2. a) Con decisione 22 marzo 2006 la SUVA ha assegnato all’assicurato, a far capo\ndal 1. febbraio 2006, una rendita d’invalidità del 25%, corrispondente a fr.\n205.-- mensili, in quanto il montante in franchi della rendita è stato ridotto del\n75% poiché i tre quarti dell’incapacità lucrativa erano imputabili all’infortunio\nassunto dall’AM. Inoltre essa ha riconosciuto un’indennità per menomazione\nall’integrità (IMI) del 2.5% e pari, richiamato il guadagno massimo assicurato\nvigente, a fr. 2'670.--. L’interessato si è opposto il 12 aprile 2006 al\nprovvedimento. La SUVA ha respinto l’opposizione il 10 maggio 2006.\nb) Con decisione del 20 giugno 2006 l’AM ha riconosciuto per i postumi\ndell’infortunio un’ulteriore responsabilità del 75% della rendita d’invalidità del\n25% e ha assegnato una rendita d’invalidità di fr. 747.50. La rispettiva\nopposizione del 13 luglio 2006 è ancora pendente.\n\n3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo dei Grigioni in\ndata 11 settembre 2006, il ricorrente chiedeva di annullare la decisione del 22\nmarzo 2006 e di rinviare gli atti alla SUVA per nuova valutazione sia\ndell’invalidità sia dell’IMI, eventualmente di costatare un grado d’invalidità\ndell’80% ed una IMI del 40%; protestate spese, tasse e ripetibili per la\nprocedura su opposizione della SUVA e per la presente procedura. Il\nricorrente svolgerebbe ormai solo un’attività lavorativa ridotta al 20%, per cui\nla perdita di guadagno dell’80% dovrebbe essere completamente coperta\ndalle assicurazioni militare, infortuni e invalidità.\n\n4. a) Nella propria presa di posizione del 20 settembre 2006 concernente la parte\nassicurazione contro gli infortuni, la SUVA chiedeva di respingere il ricorso.\nAvrebbe infatti valutato in modo corretto sia il grado d’invalidità sia la\nripartizione fra l’AM e la SUVA nonché l’IMI a suo carico.\n\nb) La SUVA, Sezione assicurazione militare, confermava nella sua risposta del\n3 ottobre 2006 la sospensione della procedura di opposizione (cfr. sopra 2b)\nin merito alla decisione sulla rendita e prospettava il rilascio di una decisione\nriguardante l’IMI a suo carico a breve termine.\n\nc) Su richiesta del ricorrente veniva riconsegnato agli atti il rapporto dell’ispettore\nG. Brenna della SUVA concernente il colloquio presso la … del 6 maggio 2004\ncon l’assicurato e il capo filiale.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sulla giustizia amministrativa\n(LGA, CS 370.100) che sostituisce la legge sulla giustizia amministrativa\n(LTA; CS 370.100) e per il tribunale delle assicurazioni (art. 49 cpv. 2 LGA)\nl’ordinanza sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS;\nCS 542.300). Giusta l’art. 85 cpv. 2 LGA la procedura di ricorso si conforma\nal nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora\nscaduto il termine di ricorso. Siccome nel presente caso il termine di ricorso è\nscaduto nel 2006 per la procedura risultano applicabili le prescrizioni\nprecedenti (LTA e OPCS).\n\n2. a) Oggetto del presente ricorso è la decisione su opposizione della SUVA del 10\nmaggio 2006 riguardante l’assicurazione contro gli infortuni. Nocciolo della\nquestione è se la decisione sia stata rilasciata a torto o a ragione.\n\n"}