5. Poiché i disturbi annunciati dal ricorrente sono di origine traumatica, per la ricaduta annunciata l’assicurazione infortuni è tenuta a corrispondere le legali prestazioni. L’esito del ricorso, giustifica l’accollamento delle spese della perizia all’istituto convenuto e il ricorrente che vince la causa ha diritto ad un’equa indennità a titolo di ripetibili. Il Tribunale decide: