c) Queste conclusioni peritali sono criticate del dott. med. … nella valutazione del 16 marzo 2006. Evidentemente, non possono più in questa sede essere sentite le censure che vorrebbero mettere in dubbio le qualifiche professionali dell’esperto e la sua idoneità a svolgere l’incarico assegnatogli. Le parti sono state debitamente sentite sulla persona che il Tribunale intendeva designare in qualità di esperto e a questo proposito a tempo debito non sono state sollevate obiezioni.