A suffragio di simili conclusioni occorrono indizi oggettivi che lascino apparire del tutto motivata la sfiducia nel medico. Come ha poi già precisato anche il Tribunale federale delle assicurazioni, quando è controversa l’erogazione di prestazioni assicurative, non sussiste alcuna regola costituzionale o deducibile dall’art. 6 cpv. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che costringa l’amministrazione a fare sempre redigere delle perizie mediche da parte di esperti esterni all’ente assicurativo (DTF 122 V 163 cons. 2).