4. Nella propria presa di posizione, l’istituto convenuto concludeva alla reiezione del ricorso e alla conferma della decisione di rifiuto. Per l’assicuratore non era possibile imputare la rottura tendinea in oggetto agli infortuni nei quali l’istante era incorso in precedenza. Per il resto, il solo fatto di spalare neve non rappresenterebbe manifestamente un avvenimento infortunistico.