2. Dopo aver sentito il parere del medico di circondario, con decisione 29 dicembre 2004, l’assicuratore infortuni rifiutava la corresponsione di prestazioni, non ritenendo che i disturbi lamentati dall’assicurato fossero una conseguenza tardiva di un infortunio o una lesione corporale parificabile ad infortunio. L’interposta opposizione veniva respinta con decisione 16 febbraio 2005, non avendo l’assicurato saputo dimostrare l’esistenza dei caratteristici sintomi a ponte e il coinvolgimento della spalla già lesa in precedenza nel successivo infortunio riguardante la mano destra.