{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-06-02", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2005-74_2006-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2005_74_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf14e02043e8471542cd91c4e0c45d72a2955505c2500a5b4aa51c6148d8dee53d1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf14e02043e8471542cd91c4e0c45d72a2955505c2500a5b4aa51c6148d8dee53d1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2005_74", "Checksum": "80e2f759d1e1244083dbc578f926d78f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2005 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 02.06.2006 S 2005 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 02.06.2006 S 2005 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  2. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 04:47:34", "Checksum": "fb857a764205a01b29df9ac981e17dc7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 02.06.2006 S 2005 74\nRegesto:\nprestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung\n\nd) Neppure dal punto di vista medico però, le censure sollevate dal dott. med. …\nsono atte ad inficiare il ben fondato della perizia giudiziaria ordinata. La\npretesa che la valutazione sia stata effettuata solo sulla base di una letteratura\nmedica ormai superata è pure fuori posto. Come si evince dalla perizia 3\nmarzo 2006, l’esperto sapeva delle argomentazioni e in particolare della\nrelazione allestita dal dott. med. … il 3 novembre 2005 e quindi conosceva\nnecessariamente anche le più nuove e autorevoli teorie in materia, alle quali\nil parere di quest’ultimo si rifaceva. Del resto, anche il controparere del dott.\nmed. … era debitamente documentato in termini di letteratura medica\nd’avanguardia. Contrariamente però al dott. med. …, che fonda le proprie\nconclusioni essenzialmente su dei dati di natura statistica e su delle teorie di\ncarattere generale, l’esperto si è seriamente chinato sulla concreta\nproblematica del caso in esame, esponendo i motivi per cui considerava ben\npiù determinante la dinamica dei fatti accaduti rispetto al mero aspetto\nmedico-teorico della lesione. Una valutazione concreta delle lesioni subite in\nprecedenza era invece stata ripetutamente ignorata o comunque sminuita\ndalla parte convenuta in occasione delle proprie valutazioni mediche. Basti\nricordare l’iniziale svalutazione dei sintomi a ponte “non dimostrati” già addotti\ndall’interessato (vedi relazioni del 21 dicembre 2004 e del 4 febbraio 2005), la\nmancata acclusione dell’incarto concernente l’infortunio alla mano destra e la\nsuccessiva incomprensibile pretesa non implicazione della spalla destra in\ndetto traumatismo, malgrado la dinamica dell’accaduto non avesse permesso\nin alcun caso di trarre una simile conclusione. Nella nuova valutazione del 16\nmarzo 2006, il dott. med. … persiste essenzialmente nelle proprie teorie\nlimitandosi a trarre dalle argomentazioni dell’esperto delle conclusioni diverse.\nPer questo motivo, questo Giudice non considera necessario sentire ancora\nl’esperto su dette questioni. Ai fini del giudizio la perizia giudiziaria agli atti è\nperfettamente coerente, completa e chiara, per cui permette a questo Giudice\ndi acquisire con il necessario grado della probabilità preponderante la\nconvinzione dell’origine traumatica dei disturbi annunciati dal paziente il 10\nnovembre 2004.\n\n5. Poiché i disturbi annunciati dal ricorrente sono di origine traumatica, per la\nricaduta annunciata l’assicurazione infortuni è tenuta a corrispondere le legali\nprestazioni. L’esito del ricorso, giustifica l’accollamento delle spese della\nperizia all’istituto convenuto e il ricorrente che vince la causa ha diritto ad\nun’equa indennità a titolo di ripetibili.\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Per la ricaduta\nannunciata il 10 novembre 2004 è responsabile l’assicurazione infortuni.\n2. La procedura è gratuita. I costi della perizia giudiziaria di fr. 3'000.-- vanno a\ncarico della SUVA.\n\n3. La SUVA versa a … fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili.\n"}