{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-06-02", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2005-74_2006-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2005_74_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf14e02043e8471542cd91c4e0c45d72a2955505c2500a5b4aa51c6148d8dee53d1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf14e02043e8471542cd91c4e0c45d72a2955505c2500a5b4aa51c6148d8dee53d1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2005_74", "Checksum": "80e2f759d1e1244083dbc578f926d78f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2005 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 02.06.2006 S 2005 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 02.06.2006 S 2005 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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L’istituto convenuto, unicamente sulla base degli atti all’incarto,\naveva inizialmente rifiutato qualsiasi responsabilità adducendo l’assenza dei\ntipici sintomi a ponte nelle certificazioni mediche del curante e ritenendo non\npertinente ai disturbi alla spalla destra la contusione del polso nel 2002. Per\nl’istituto il danno era da imputare a fattori degenerativi (vedi notizia del medico\ndi circondario del 21 dicembre 2004). Per contro, il dott. med. …, che aveva\noperato il paziente, ribadiva la certa origine traumatica dei disturbi, non da\nultimo in considerazione della netta cesura riscontrata nella lesione, che\nescluderebbe una lacerazione di carattere degenerativo (certificazione del 18\ngennaio 2005). Sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella specifica\nmateria, il dott. med. … concludeva all’origine degenerativa dei disturbi in una\ndettagliata perizia del 3 novembre 2005, in assenza di un recente e\nviolentissimo avvenimento traumatico tale da poter causare una rottura come\nquella in questione. In un controparere parimenti dettagliato del 9 dicembre\n2005, il dott. med. … spiegava invece come gli eventi traumatici del 1997 e\ndel 2002, non sufficientemente violenti per causare una rottura della cuffia dei\nrotatori, avessero invece potuto innescare un processo degenerativo sfociato\npoi nella rottura completa del tendine.\n\nb) Nella perizia giudiziaria ordinata in questa sede, il Prof. dott. … confermava\nl’origine traumatica dei disturbi annunciati dal paziente alla spalla destra.\nDopo aver visionato l’incarto ed in particolare le radiografie della spalla destra\ndel 6 ottobre 2004, il perito ordinava un nuovo esame radiologico, che veniva\neseguito il 15 febbraio 2006. In base alle risultanze di questo esame, previa\nvisita del paziente e dopo essersi dettagliatamente informato in merito ai\nprecedenti infortuni assicurati del 1997 nonché del 2002, l’esperto reputava\ncomprovato, in base alla dinamica dell’accaduto, il coinvolgimento della spalla\ndestra in ambedue questi infortuni, anche se nel 2002 sembrava\nmedicalmente attestato solo il più grave dolore al polso della mano destra.\nPur ammettendo che una lesione come quella riscontrata presso il ricorrente\npossa essere di origine traumatica o riconducibile a malattia, l’esperto riteneva\nnell’evenienza comprovato il carattere traumatico della rottura della cuffia dei\nrotatori, anche se a oltre 12 settimane dalla lacerazione tale conclusione non\npoteva basarsi semplicemente sulle constatazioni fatte in sede di intervento\noperatorio, come attestato dal dott. med. ... Determinante ai fini del giudizio\nera considerata la dinamica dei due avvenimenti assicurati, che l’esperto\nconsiderava indubbiamente idonei a innescare il processo che portava in\nseguito alla rottura del tendine. Lo sforzo compiuto nello spalare neve sarebbe\npoi stato il tipico fattore scatenante, in seguito al quale il tendine - che aveva\ngià perso elasticità e forza a causa dei precedenti traumi - si sarebbe\nspezzato. Per l’esperto, la rottura della cuffia dei rotatori sarebbe pertanto\ninteramente da ascrivere ai due eventi assicurati del 1997 e del 2002 ed al\nsovraccarico nello spalare la neve (cfr. relazione del 3 marzo 2006, pag. 13).\nUna simile forma di lesione sarebbe del resto documentata anche dalla\nletteratura medica specializzata e su tale questione l’incaricato ritiene di poter\ninteramente condividere il parere espresso dal dott. med. ... Per un’anamnesi\ndi carattere meramente degenerativo, come sostenuto dall’istituto convenuto,\nnon sussisterebbe del resto alcun indizio. Lo stato generale del paziente e la\nsituazione riscontrata a livello della spalla sinistra non permetterebbero infatti\ndi concludere all’esistenza o comunque al concorso di un qualsivoglia fattore\ndi carattere infiammatorio-degenerativo nel processo di progressiva lesione\ndel tendine.\n\nc) Queste conclusioni peritali sono criticate del dott. med. … nella valutazione\ndel 16 marzo 2006. Evidentemente, non possono più in questa sede essere\nsentite le censure che vorrebbero mettere in dubbio le qualifiche professionali\ndell’esperto e la sua idoneità a svolgere l’incarico assegnatogli. Le parti sono\nstate debitamente sentite sulla persona che il Tribunale intendeva designare\nin qualità di esperto e a questo proposito a tempo debito non sono state\nsollevate obiezioni. Non è del resto ravvisabile alcun motivo oggettivo per\ndubitare delle qualifiche professionali di colui che è stato per anni il primario\nin chirurgia presso il più grande ospedale del cantone.\n\n"}