{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-06-02", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2005-74_2006-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2005_74_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf14e02043e8471542cd91c4e0c45d72a2955505c2500a5b4aa51c6148d8dee53d1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf14e02043e8471542cd91c4e0c45d72a2955505c2500a5b4aa51c6148d8dee53d1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2005_74", "Checksum": "80e2f759d1e1244083dbc578f926d78f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2005 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 02.06.2006 S 2005 74"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 02.06.2006 S 2005 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  2. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 04:47:34", "Checksum": "fb857a764205a01b29df9ac981e17dc7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 02.06.2006 S 2005 74\nRegesto:\nprestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung\n\n2. a) Conformemente all'art. 6 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione contro\ngli infortuni (LAINF), per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le\nprestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali,\nd'infortuni non professionali e di malattie professionali. E’ considerato\ninfortunio qualsiasi influsso esterno dannoso, improvviso e involontario,\napportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che\ncomprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte (art. 4 LPGA).\n\nb) L’assicurazione infortuni è un’assicurazione causale. Il diritto a prestazioni\nassicurative sussiste dal momento in cui il danno alla salute subentrato\n(danno stesso, invalidità o morte) sia in relazione causale naturale ed\nadeguata con l'infortunio o la malattia professionale. Cause, nel senso della\ncausalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato\nevento non si sarebbe potuto verificare o si sarebbe verificato in altro modo o\nin altro tempo. Affinché si ammetta l'esistenza di un nesso di causalità\nnaturale, non occorre che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del\ndanno alla salute. È sufficiente che l'evento, unitamente ad altri fattori, abbia\ncomunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato\n(DTF 126 V 361 cons. 5c, 119 V 337 cons. 1 e 118 V 289 cons. 1b, con i\nrispettivi riferimenti). È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico\ne danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione\namministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità\npreponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -\napplicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in\nmateria di assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 cons. 5b, 125 V 195, 121 V 6,\n115 V 142 cons. 8b, 113 V 323 cons. 2a, 112 V 32 cons. 1c e 111 V 188 cons.\n2b). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando\nnon ricorrano elementi idonei a giustificarne la loro disattenzione (DTF 119 V\n31, 118 V 110 e 53, 115 V 134, 114 V 156 e 164 nonché 113 V 46). Ne\ndiscende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno\nalla salute sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a\nprestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V\n181 cons. 3.1 e 406 cons. 4.3.1, 117 V 360 cons. 4a e riferimenti). Secondo\nla giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato\ncon un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio\nobbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale\ned adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del\nnesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del\ncarattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado\ndella verosimiglianza preponderante. In questi casi l'onere della prova\nincombe all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 cons. 2 e riferimenti).\n\n"}