Ne discende che la decisione di rifiutare al petente prestazioni da parte dell’AI merita conferma e il ricorso deve essere integralmente respinto. In considerazione del fatto che la decisione è stata prolata prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui all’art. 69 cpv. 1bis LAI, la presente procedura è gratuita. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.