5b/cc e 6). Mentre inizialmente si tendeva ad applicare una riduzione standard del 25%, la giurisprudenza più recente ha più volte confermato la necessità di operare tali riduzioni, per quanto giustificate dalle concrete circostanze del caso specifico (STA S 06 46 e riferimenti). Nel caso in parola, l’assicurato accusa una diminuzione del proprio rendimento del 10%. Per il resto non vengono poste altre condizioni al posto di lavoro. Egli gode poi di una formazione professionale specifica che, a seconda del tipo d’impiego che lo occuperà, potrà anche in parte tornargli utile nell’esercizio della nuova attività.