4. In principio, poiché nella precedente attività il grado d’incapacità accertato è del 10%, questo grado d’impedimento corrisponderebbe anche al grado d’invalidità. L’istante non svolge però più da anni il precedente lavoro, per cui si giustifica la determinazione del grado d’invalidità in base al paragone dei redditi giusta l’art. 16 LGA. Come è già stato esposto nel giudizio precedente, anche dando seguito alla richiesta dell’istante - e quindi partendo da un reddito ipotetico da valido per il 2003 di fr. 48'200.00 sulla base di una remunerazione oraria di fr.