Per il resto, venivano dettagliatamente elencati i disturbi riferiti dal paziente, ma senza alcuna valutazione dell’incidenza di questo quadro soggettivo sulla capacità lucrativa. Per questo Giudice, la relazione presentata non apporta nulla di nuovo nella valutazione del danno psichico e non è in particolare suscettibile di mettere in dubbio il ben fondato delle conclusioni del SAM, frutto di una minuziosa e pluridisciplinare indagine medica, compresa quella psichiatrica, e del SAM.