per un grado d’invalidità di almeno il 40% esiste il diritto ad una rendita di un quarto, per almeno il 50% ad una rendita della metà, per almeno il 60% ad una rendita di tre quarti e per almeno il 70% ad una rendita intera d’invalidità. E’ considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA e vedi anche art. 4 LAI).