2. I presupposti materiali per il diritto ad una rendita d’invalidità sono già stati esposti nel giudizio precedente e nella sentenza della massima Corte federale. Basti al proposito ricordare che giusta l’art. 28 LAI l’assicurato invalido almeno al 40% ha diritto a una rendita. Secondo il grado d’invalidità, la rendita è graduata come segue: per un grado d’invalidità di almeno il 40% esiste il diritto ad una rendita di un quarto, per almeno il 50% ad una rendita della metà, per almeno il 60% ad una rendita di tre quarti e per almeno il 70% ad una rendita intera d’invalidità.