Per quanto riguarda i criteri che regolano la fissazione del grado d’invalidità, le nuove disposizioni della LPGA non apportano comunque cambiamenti sostanziali rispetto alle previgenti disposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e riferimenti e sentenza I 590/03), poiché le definizioni legali contenute agli art. 3-13 LPGA rappresentano di regola la versione codificata della giurisprudenza pronunciata in ultima istanza prima dell’entrata in vigore della nuova legge (DAS 2005, AI no. 4). Il 1. gennaio 2008 è poi entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).