gennaio 2003. Per decidere sul diritto a rendita o in merito alla riformazione professionale trovano conseguentemente applicazione le nuove disposizioni (DTF 130 V 446 cons. 1, 127 V 467 cons. 1 e 121 V 366 cons. 1b). Per quanto riguarda i criteri che regolano la fissazione del grado d’invalidità, le nuove disposizioni della LPGA non apportano comunque cambiamenti sostanziali rispetto alle previgenti disposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (DTF 129 V 4 cons.