{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2008-06-26", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2005-104_2008-06-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2005_104_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf497d79c8ac6b908eb7d9680d8efd03f1a81f439b1fdcf91aa537278f580d95aa1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf497d79c8ac6b908eb7d9680d8efd03f1a81f439b1fdcf91aa537278f580d95aa1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2005_104", "Checksum": "fb444882674fc69c42f827ebe9ef05d7"}, "Scrapedate": "2024-12-12", "Num": ["S 2005 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 26.06.2008 S 2005 104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 26.06.2008 S 2005 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Come è già stato esposto nel giudizio precedente,\nanche dando seguito alla richiesta dell’istante - e quindi partendo da un\nreddito ipotetico da valido per il 2003 di fr. 48'200.00 sulla base di una\nremunerazione oraria di fr. 20.60 per 45 ore settimanali - il risultato del caso\nconcreto non cambierebbe comunque.\n5. a) Conformemente alla giurisprudenza del TFA, per la determinazione del\nreddito conseguibile da invalido - nei casi in cui un assicurato non ha ripreso\nl’attività dopo l’insorgenza del danno alla salute come nel caso concreto -\nvanno prese a confronto le tabelle ISS (inchiesta sulla struttura dei salari)\nemanate dell’ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 cons. 3b, 124 V 323\ncons. 3b bb e per i Grigioni sentenze non pubblicate del 21 febbraio 2003, no.\nI 750/02, 13 marzo 2003, no. I 103/02 e del 30 gennaio 2004, no. I 325/02). Il\nTribunale federale, nella propria seduta plenaria del 10 novembre 2005, ha\npoi deciso che il reddito ipotetico da invalido deve essere stabilito sulla base\ndella tabella TA1 dell’ISS concernente i salari medi nazionali conseguibili nel\nsettore privato (sentenze I 927/05 e U 381/05). In questo modo viene garantito\nun uguale trattamento di tutti gli interessati.\n\nb) Concretamente, secondo la tabella TA1 dell’ISS, riferita al 2002, lo stipendio\nlordo mensile (40 ore settimanali) di un uomo per attività semplici e ripetitive\n(livello di qualifica 4) nel settore privato era di fr. 4'557.00. La scelta del livello\ndi qualifica 4, malgrado tale limitazione non sembrerebbe più giustificata sulla\nbase della perizia SAM (il ricorrente è una persona che gode di una specifica\nqualifica professionale), è reputata da questo Giudice comunque indicata,\npoiché vengono con ciò in ogni caso tenute nella giusta considerazione le\nprecedenti conclusioni mediche relative agli impedimenti fisici. Poiché i dati si\nriferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di\nlavoro medio è di 41.7 ore settimanali, e tenendo in considerazione un\nincremento dei salari per il 2003 rispetto al 2002 dell’1.4% (vedi Die\nVolkswirtschaft, 4/2004, tabelle B 9.2 e 10.2) ne risulta un reddito annuo di fr.\n57'806.20, che ridotto al 90% - in ragione della residua abilità lucrativa\nmedico-teorica - corrisponde a fr. 52'025.60.\n\nc) L’istanza inferiore aveva poi operato una riduzione del 15%. Se e in quale\nmisura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende,\nsecondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dall’insieme delle\ncircostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione\naddebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di\npermesso di dimora, grado d’occupazione), ritenuto che una deduzione\nmassima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie\nparticolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che il giudice,\nchiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una\nstima che l’amministrazione deve succintamente motivare, non può senza\nvalido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi\ndell’assicurazione (DTF 129 V 481 cons. 4.2.3, 126 V 80 cons. 5b/cc e 6).\nMentre inizialmente si tendeva ad applicare una riduzione standard del 25%,\nla giurisprudenza più recente ha più volte confermato la necessità di operare\ntali riduzioni, per quanto giustificate dalle concrete circostanze del caso\nspecifico (STA S 06 46 e riferimenti). Nel caso in parola, l’assicurato accusa\nuna diminuzione del proprio rendimento del 10%. Per il resto non vengono\nposte altre condizioni al posto di lavoro. Egli gode poi di una formazione\nprofessionale specifica che, a seconda del tipo d’impiego che lo occuperà,\npotrà anche in parte tornargli utile nell’esercizio della nuova attività. Per il\nTribunale amministrativo, oprando una riduzione del 15% la convenuta ha\ngiustamente considerato la specifica situazione del caso in esame.\n\n6. Il reddito ipotetico da invalido così stabilito corrisponde pertanto a fr. 44'221.80\n(fr. 52’025.60 – 15%). Dal confronto dei redditi (fr. 48'200.00 e fr. 44'221.80)\nne risulta un grado d’invalidità dell’8.3% che esclude qualsiasi diritto ad una\nrendita d’invalidità o a misure di reintegrazione professionale, poiché il diritto\na rendita nasce a partire da un grado d’invalidità di almeno il 40% e quello ad\nuna riformazione professionale a partire da un grado d’impedimento del 20%.\nNe discende che la decisione di rifiutare al petente prestazioni da parte dell’AI\nmerita conferma e il ricorso deve essere integralmente respinto. In\nconsiderazione del fatto che la decisione è stata prolata prima dell’entrata in\nvigore della modifica legislativa di cui all’art. 69 cpv. 1bis LAI, la presente\nprocedura è gratuita.\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La procedura è gratuita.\n"}