{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2008-06-26", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2005-104_2008-06-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2005_104_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf497d79c8ac6b908eb7d9680d8efd03f1a81f439b1fdcf91aa537278f580d95aa1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf497d79c8ac6b908eb7d9680d8efd03f1a81f439b1fdcf91aa537278f580d95aa1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2005_104", "Checksum": "fb444882674fc69c42f827ebe9ef05d7"}, "Scrapedate": "2024-12-12", "Num": ["S 2005 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 26.06.2008 S 2005 104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 26.06.2008 S 2005 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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La riduzione era giustificata dalla sensazione\nsoggettiva di facile esauribilità e stenia che rendevano il paziente lento,\nimpreciso, inaffidabile e con una maggior affaticabilità e una minore resistenza\nal lavoro in modo lieve. Per il dott. med. … non vi era alcun correlato oggettivo\nin grado di spiegare l’importanza dei disturbi e dell’inabilità dal punto di vista\nreumatologico. Il quadro radiologico era del tutto normale per una persona\ndell’età del paziente e il medico riteneva pertanto probabile la presenza di una\nsindrome da amplificazione dei sintomi. Sul piano valetudinario riteneva\npertanto che reumatologicamente il paziente fosse totalmente abile al lavoro\nin qualità di operaio non qualificato in un qualsiasi ambito. Infine, anche il dott.\nmed. … non poteva evidenziare alcuna radicolopatia lombare a giustificazione\ndelle lombalgie lamentate dal paziente. Come unica diagnosi il neurologo\nponeva il sospetto di un canale spinale lombare stretto, dal quale non\nderiverebbe però alcuna incapacità lavorativa né nell’abituale mestiere né in\naltri mestieri analoghi o in attività con sforzi fisici minori. Per i dolori lombari e\ncervicali il medico non intravedeva alcuna compromissione della capacità\nlavorativa. A causa dei deficit della memoria che il paziente lamentava, veniva\npure effettuata una valutazione neuropsicologica approfondita, che risultava\nperò nella norma. Nella complessiva valutazione medica di tutte le patologie,\ni medici del SAM valutavano sussistere una capacità del 90% nella\nprecedente attività e in qualsiasi altro settore di attività. Alla luce degli\naccertamenti condotti, non era infatti possibile confermare una prolungata e\nimportante diminuzione della capacità di lavoro per motivi fisici, ma la lieve\nriduzione del rendimento era da ricondurre a motivi di carattere psichiatrico.\nc) Quanto al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un\ntribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura\napplicabili, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che se questi\nultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in\npiena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice\nnon vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far\ndubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 cons. 3b/ee). L’istante\npretende a torto di contestare la valutazione fatta dallo psichiatra del SAM\npresentando, accanto ad una valutazione del dott. med. … dell’8 agosto 2005,\nuna relazione della psichiatra curante dott. med. ... Per quanto riguarda la\nvalutazione psichiatrica del 2005, priva di una valutazione in merito alla\ncapacità lavorativa del paziente, questa è da considerarsi superata dall’esame\ncondotto due anni più tardi presso il SAM. Nel rapporto medico 9 maggio\n2008, la psichiatra curante diagnosticava un episodio depressivo di media\ngravità caratterizzato da una mancata reattività emotiva nei confronti delle\ncircostanze e degli eventi normalmente piacevoli, insonnia tardiva e una\nchiara agitazione. Per il resto, venivano dettagliatamente elencati i disturbi\nriferiti dal paziente, ma senza alcuna valutazione dell’incidenza di questo\nquadro soggettivo sulla capacità lucrativa. Per questo Giudice, la relazione\npresentata non apporta nulla di nuovo nella valutazione del danno psichico e\nnon è in particolare suscettibile di mettere in dubbio il ben fondato delle\nconclusioni del SAM, frutto di una minuziosa e pluridisciplinare indagine\nmedica, compresa quella psichiatrica, e del SAM.\n\n"}