{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2008-06-26", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2005-104_2008-06-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2005_104_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf497d79c8ac6b908eb7d9680d8efd03f1a81f439b1fdcf91aa537278f580d95aa1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf497d79c8ac6b908eb7d9680d8efd03f1a81f439b1fdcf91aa537278f580d95aa1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2005_104", "Checksum": "fb444882674fc69c42f827ebe9ef05d7"}, "Scrapedate": "2024-12-12", "Num": ["S 2005 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 26.06.2008 S 2005 104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 26.06.2008 S 2005 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Dal canto suo, l’ufficio AI ha nuovamente statuito sul diritto a rendita\ned a misure di reintegrazione mediante formali decisioni. Anche se tale\nprocedere non è del tutto corretto, dal punto di vista materiale la situazione\nper il ricorrente non cambia. Tramite le proprie decisioni l’ufficio AI ha ribadito\ndi non ritenere dato il diritto a prestazioni da parte dell’AI, mentre l’istante\ninsorgendo contro detti provvedimenti ha manifestato il desiderio di\nmantenere le proprie conclusioni. In questo senso, le decisioni prese\ndall’istanza precedente e le contestazioni del ricorrente rivolte contro dette\ndecisioni vengono da questo Giudice considerate come un ulteriore scambio\ndi scritti processuali nell’ambito dell’originaria procedura di ricorso ancora\npendente presso questa sede.\n\n2. I presupposti materiali per il diritto ad una rendita d’invalidità sono già stati\nesposti nel giudizio precedente e nella sentenza della massima Corte\nfederale. Basti al proposito ricordare che giusta l’art. 28 LAI l’assicurato\ninvalido almeno al 40% ha diritto a una rendita. Secondo il grado d’invalidità,\nla rendita è graduata come segue: per un grado d’invalidità di almeno il 40%\nesiste il diritto ad una rendita di un quarto, per almeno il 50% ad una rendita\ndella metà, per almeno il 60% ad una rendita di tre quarti e per almeno il 70%\nad una rendita intera d’invalidità. E’ considerata invalidità l’incapacità al\nguadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata\n(art. 8 cpv. 1 LPGA e vedi anche art. 4 LAI). E’ considerata incapacità al\nguadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica\no psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle\nmisure d’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del\nlavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto\nprevisto agli art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d’invalidità, il\nreddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività\nragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione\ndi provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del\nmercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto\nottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 cons. 1). L'invalidità\nè allora definita come la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute\nassicurato, della capacità di guadagno media sul mercato equilibrato del\nlavoro (DTF 127 V 298 cons. 4c) entrante in linea di conto per l'assicurato.\nL'invalidità è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF\n110 V 275 cons. 4a, 109 V 32 cons. 2a, 105 V 207 e 102 V 166). E' vero che\nsul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 114 V 314\ncons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione\nfisica o psichica di cui l'assicurato è portatore e specificare quali impedimenti\nfunzionali ne derivano. E' poi compito dell'amministrazione stabilire e valutare\nquali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui\nl'assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il\nreddito conseguibile da invalido (DTF 125 V 261 cons. 4, 115 V 134 cons. 2,\n114 V 314 cons. 3c e 105 V 158 cons. 1).\n\n3. a) In base alle relazioni mediche agli atti nell’ambito del primo procedimento,\nl’assicurato - che soffre di una sindrome cervicale e lombosacrale su\ndiscopatie, spondilartrosi multisegmentale e di uno stato ansioso depressivo\n(relazioni del 7 maggio 2003 del medico curante, 7 marzo 2003 del dott. med.\n… e 25 febbraio 2004 del dott. med. …) – non veniva più reputato atto a\nsvolgere la precedente attività di manovale, trattandosi di un lavoro troppo\npesante. Per contro, in un’attività a carattere leggero o mediamente pesante,\nil paziente era reputato abile al lavoro in misura completa. Le conseguenze\npsichiche del danno alla salute non erano state considerate incidere sulla\nresidua capacità lucrativa. Questa valutazione medica era stata considerata\ninsufficiente dal Tribunale federale, il quale chiedeva che venissero fatti dei\nnuovi accertamenti per chiarire la situazione valetudinaria dell’assicurato dal\nprofilo psichiatrico e ortopedico.\n\n"}