{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2008-06-26", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2005-104_2008-06-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2005_104_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf497d79c8ac6b908eb7d9680d8efd03f1a81f439b1fdcf91aa537278f580d95aa1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf497d79c8ac6b908eb7d9680d8efd03f1a81f439b1fdcf91aa537278f580d95aa1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2005_104", "Checksum": "fb444882674fc69c42f827ebe9ef05d7"}, "Scrapedate": "2024-12-12", "Num": ["S 2005 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 26.06.2008 S 2005 104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 26.06.2008 S 2005 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Dopo il licenziamento, il lavoratore non riusciva a trovare un\nimpiego e percepiva l’indennità di disoccupazione fino ad estinzione del diritto.\nIl 27 gennaio 2003, l’assicurato faceva domanda in vista dell’ottenimento di\nprestazioni da parte dell’assicurazione contro l’invalidità (AI). Il 3 giugno 2004,\nl’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni rifiutava la richiesta, non essendo\nl’assicurato invalido in misura rilevante ai fini assicurativi. Tale giudizio veniva\nconfermato anche nella decisione su opposizione del 16 giugno 2005.\nL’assicurato si aggravava in data 11 agosto 2005 al Tribunale amministrativo\nchiedendo l’assegnazione di una rendita intera d’invalidità previo\naccertamento complessivo del suo danno alla salute fisico e psichico da parte\ndi uno specialista. Ritenendo che il rapporto dello psichiatra curante inoltrato\ndal ricorrente al Tribunale non fosse atto a mettere in discussione la diversa\nvalutazione del danno alla salute contenuta nei pareri medici all’incarto, con\ngiudizio 8 novembre 2005 (STA S 05 104) questa Corte respingeva\nintegralmente il ricorso.\n\n2. In data 11 aprile 2007 (procedimento I 927/05), il Tribunale federale\naccoglieva il ricorso interposto da … e rinviava gli atti al Tribunale\namministrativo per l’espletamento di nuovi accertamenti per chiarire la\nsituazione valetudinaria dell’assicurato dal profilo psichiatrico e ortopedico. Di\ncomune accordo tra tutte le parti, l’ufficio AI si incaricava di ordinare una\nindagine pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di\nBellinzona. L’esame ambulatoriale avveniva il 9, 11, 17 e 19 ottobre 2007.\nSulla base di questo esame e della rispettiva perizia pluridisciplinare del 31\nottobre 2007 nonché del rapporto steso dal servizio medico regionale (SMR)\ndel 26 novembre 2007, dopo decreto provvisorio del 4 dicembre e decisioni\ndel 7 marzo 2008, l’ufficio AI respingeva la richiesta di una rendita d’invalidità\ne non riteneva necessaria alcuna garanzia per la riformazione professionale,\nnon raggiungendo il grado d’invalidità il 20% almeno.\nNuovamente, l’assicurato si opponeva al rifiuto adducendo di soffrire di una\ngrave menomazione e di non essere in grado di sostenere la propria famiglia.\nA comprova del precario stato di salute psichico veniva introdotto dopo il\ndecreto provvisorio il parere del dott. med. … dell’8 agosto 2005 e dinanzi al\nTribunale amministrativo quello della dott. med. … del 9 maggio 2008.\nPer l’ufficio AI, in particolare quest’ultima attestazione medica non sarebbe\npropria a mettere in dubbio le dettagliate conclusioni alle quali giungeva il\nteam medico che visitava il paziente presso il SAM.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. a) Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla\nparte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la quale contiene\ndiverse disposizioni applicabili anche nell’ambito della legge federale su\nl’assicurazione per l’invalidità (LAI). La decisione impugnata è stata emanata\ndopo l’entrata in vigore della LPGA e l’eventuale diritto a rendita inizierebbe a\ndecorrere solo dopo il 1. gennaio 2003. Per decidere sul diritto a rendita o in\nmerito alla riformazione professionale trovano conseguentemente\napplicazione le nuove disposizioni (DTF 130 V 446 cons. 1, 127 V 467 cons.\n1 e 121 V 366 cons. 1b). Per quanto riguarda i criteri che regolano la\nfissazione del grado d’invalidità, le nuove disposizioni della LPGA non\napportano comunque cambiamenti sostanziali rispetto alle previgenti\ndisposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e\nriferimenti e sentenza I 590/03), poiché le definizioni legali contenute agli art.\n3-13 LPGA rappresentano di regola la versione codificata della giurisprudenza\npronunciata in ultima istanza prima dell’entrata in vigore della nuova legge\n(DAS 2005, AI no. 4). Il 1. gennaio 2008 è poi entrata in vigore la 5a revisione\ndella LAI (RU 2007 5148). Dal momento che nel caso in esame lo stato di\nfatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita\no alla riformazione) si è realizzato anteriormente al 1. gennaio 2008, le\nmodifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.\n\n"}